Nuove assunzioni negli enti pubblici. Nel Milleproroghe le deroghe all’iter del Piao

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 49/2023, la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del Dl. 198/2022 (cd. Milleproroghe) che introduce un importante novità in materia di reclutamento di personale a tempo determinato legato al Pnrr, alla Protezione civile e polizia locale, all’istruzione pubblica e al settore sociali nonché allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tra le funzioni fondamentali dei Comuni per l’assolvimento dei quali è possibile intraprendere il percorso assunzionale flessibile previsto dalla normativa in esame, si annoverano:

  • l’organizzazione generale dell’amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;
  • l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, iivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  • il catasto e la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  • l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, di avvio e di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  • la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
  • l’edilizia scolastica comunale nonché l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
  • la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonchè in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale

Con l’art. 10 comma 11-ter del Decreto Milleproroghe 2023, il legislatore è adesso intervenuto a disciplinare la procedura di reclutamento da seguire durante l’esercizio provvisorio da parte degli enti territoriali che soggiacciono all’obbligo di adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e limitatamente alle fattispecie assunzionali sopra delimitate.

Come si è evoluta la normativa
Per queste tipologie di personale, l’art. 9 comma 1-quinques, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160, contemplava una deroga al generale divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale causato dal mancato rispetto da parte degli enti territoriali, dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato ovvero in caso di inosservanza del termine di invio dei predetti strumenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche così come disposto dall’art.13 della legge n. 196/2009. Occorre rimarcare che prima dell’entrata a regime del Piano integrato di attività e organizzazione, gli enti che avessero voluto procedere all’assunzione delle predette tipologie di lavoratori, avrebbero potuto procedere in costanza di esercizio provvisorio rispettando il comma 5 dell’art. 163 del Tuel nel limite dei dodicesimi, fermo restando l’obbligo della preventiva adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale.
Le medesime amministrazioni avrebbero avuto la possibilità di accedere alle assunzioni predette, anche nel caso in cui non si fossero dotate nei termini di legge, dello strumento contabile del bilancio di previsione, fruendo della specifica deroga contemplata dall’ultimo periodo del comma 1-quinques dell’art.9 del D.L. 113/2016, come convertito dalla Legge n. 160/2016 purché in regola con l’adozione dello strumento di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 .

Il Piano del fabbisogno viene assorbito dal Piao
Con l’entrata regime del Piao, il Piano triennale del fabbisogno del personale è stato assorbito nel Piano integrato, il quale però, secondo la visione del legislatore, rappresenta uno strumento di programmazione operativo conseguente ai documenti del ciclo del bilancio. In sostanza, in virtù dell’introdotto principio di necessaria presupposizione dei documenti del ciclo di bilancio rispetto allo strumento integrato di programmazione operativa (cfr. Piao), quest’ultimo è adottato soltanto dopo l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione, con l’infausta conseguenza che nella ipotesi di un rinvio dei termini di approvazione del bilancio, nelle more di approvazione del Piao, risulterebbe preclusa alle amministrazioni locali qualsiasi assunzione di personale per qualsivoglia categoria ivi comprese quelle a tempo determinato che risultino particolarmente urgenti per il rispetto delle tempistiche di attuazione legate al Pnrr. È emersa dunque imperiosa, con riferimento agli enti territoriali assoggettati al Piao e che si trovano in esercizio provvisorio, l’esigenza di meglio coordinare i rapporti intercorrenti tra il piano integrato e gli atti di programmazione prettamente finanziari con le disposizioni concernenti il reclutamento di personale con contratto flessibile di cui all’art. 9 comma 1-quinques del D.L. 113/2016. Il legislatore, limitatamente alle predette tipologie assunzionali, ha quindi introdotto una importante deroga alla connotazione “unitaria” e “integrata” del Piao, prevedendo che gli enti territoriali in caso differimento del termine previsto per l’approvazione del bilancio e nelle more dell’approvazione del Piao, possano
aggiornare la sottosezione 3.3 del Piano integrato relativa alla programmazione del
fabbisogno di personale.

Considerazioni
Eppure la norma istitutiva definisce il Piao quale “Piano integrato” sottolineandone
in tal modo l’attitudine a configurarsi, non già come mera sommatoria di atti e provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti da esso assorbiti. L’aggiornamento limitato alla sola sottosezione specifica della sezione dedicata al Capitale umano, ripristina seppur limitatamente alle fattispecie assunzionali in questione, l’impostazione pregressa, incentrata sull’approvazione distinta e sequenziale dei singoli piani assorbiti e confluiti nel Piao. Si assiste insomma ad uno scostamento rispetto alla ratio sottostante all’istituto del Piao, posto che come affermato dal Consiglio di Stato con il parere n. 506 del 2022 , il “il Piao, nella ratio dell’art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo,
crossscutting, che consenta un’analisi a 360 gradi dell’amministrazione e di tutti i
suoi obiettivi da pianificare”.

Un atto di aggiornamento per le assunzioni flessibili
Dal punto di vista operativo, l’aggiornamento della sottosezione, presupporrà l’adozione da parte dell’organo competente, di un atto di aggiornamento alla programmazione del fabbisogno di personale relativo al triennio 2022 – 2024 già adottato dagli enti nel corso dell’esercizio finanziario 2022 e confluito nel Piao 2022-2024, limitatamente alle assunzioni flessibili di cui all’art. 9 comma 1- quinques del D.L. n. 113/2016, cui si vuol dare corso nel 2023, in ossequio alla disciplina ordinaria per le assunzioni a tempo determinato e nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari vigenti. L’introdotta procedura in deroga alla disciplina “unitarie ed integrata” del Piao, non esimerà comunque le amministrazioni che intendono assumere secondo le predette tipologie di contratto flessibili, dall’osservare la compatibilità del reclutamento con gli stanziamenti del bilancio 2022-2024, dal rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio nonché
dall’obbligo di attenersi, tanto nella programmazione quanto nella gestione, al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al D.lgvo n. 118 del 2011 operando costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.